In questa pagina elenchiamo in termini generali gli organi collegiali della scuola e ne descriviamo composizione e funzioni. 


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Che cosa sono

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni

Quali sono e loro compiti

Consiglio di Classe

Collegio dei Docenti

Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Consiglio di Classe

  1. Il Consiglio di Classe è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti di ogni singola classe, compresi gli insegnanti di sostegno contitolari della classe interessata; da due genitori rappresentanti eletti annualmente dai genitori degli studenti iscritti alla classe, e da due rappresentanti degli studenti, eletti annualmente dagli studenti della classe. Nei corsi serali il Consiglio di Classe è composto, oltre che dai docenti, da tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti annualmente dagli studenti della classe.
  2. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.
  3. Il Consiglio di Classe, che si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Presidente a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.
  4. Il Consiglio di Classe:
    1. formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
    2. agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed studenti;
    3. esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione;
    4. elabora, nella classe Quinta, per la Commissione d’ Esame di Stato, il “Documento” relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso;
    5. procede, in sede di scrutinio finale delle classi Terze, Quarte e Quinte, all’attribuzione del “credito scolastico “;
    6. fissa i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo ai “crediti formativi”;
    7. valuta ed approva iniziative riservate agli studenti, proposte da enti e associazioni pubblici o privati e attinenti alla sua competenza;
    8. formula un parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie, nonché in merito alle proposte di adozione dei libri di testo;
    9. irroga la sanzione del temporaneo allontanamento degli studenti dalla comunità scolastica e del risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio della scuola da parte degli studenti;
    10. si pronuncia inoltre su ogni altro argomento attribuito dalla legge e dai regolamenti alla sua competenza.
  5. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, oltre che alla valutazione periodica e finale, nonché alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.

Collegio dei Docenti

  1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Fanno altresì parte del Collegio dei Docenti gli insegnanti di sostegno che assumono la con titolarità di classi dell’Istituto.
  2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Collegio dei Docenti, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.
  3. Il Collegio dei Docenti:
    1. delibera in materia di funzionamento didattico. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
    2. elabora il Piano dell’Offerta Formativa, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti;
    3. delibera le attività aggiuntive di insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa;
    4. regolamenta lo svolgimento delle attività inerenti all’ampliamento dell’attività formativa, precisando anche il regime delle responsabilità;
    5. identifica le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, definendone i criteri, le attribuzioni nonché il numero e i destinatari;
    6. approva gli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
    7. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti; per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto;
    8. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
    9. delibera, ai fini della valutazione degli studenti e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
    10. provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
    11. adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione e propone al Ministro dell’Istruzione programmi di sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture; valuta inoltre i risultati conseguiti nelle sperimentazioni attuate;
    12. esprime un parere al Dirigente Scolastico in ordine all’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, alla collocazione dell’insegnamento della religione cattolica ed alla contestuale offerta di attività, spazi, attrezzature e servizi alternativi al predetto insegnamento;
    13. formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine agli aspetti didattici e formativi ad alla individuazione di docenti da utilizzare per l’assistenza agli studenti che, non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica, abbiano scelto di svolgere lo studio o le attività individuali;
    14. valuta ed approva le iniziative riservate agli studenti, proposte da enti ed associazioni pubblici o privati ed attinenti alla sua competenza, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza degli enti promotori;
    15. delibera il Piano Annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti, coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività didattica e considerando anche esigenze ed opzioni individuali;
    16. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli studenti portatori di handicap;
    17. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli studenti, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento;
    18. individua, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli studenti;
    19. determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini in modo da assicurare omogeneità alle decisioni dei Consigli di Classe;
    20. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 del Testo Unico approvato con
    21. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
    22. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.
    23. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
    24. z. elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio del personale docente;
  4. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.
  5. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
  6. Le riunioni del Collegio dei Docenti hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Per la validità dell’adunanza del Collegio dei Docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti
  7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  8. Le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti.

Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

  1. Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori e 4 rappresentanti degli studenti, e il Dirigente Scolastico. Esso è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
  2. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore e di uno studente. Della Giunta fanno par- te di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
  3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento;
  4. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Dirigente Scolastico, è disposta dal Dirigente Scolastico stesso.
  5. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione è a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
  6. Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione Presidente.
  7. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
  8. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore e di uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
  9. Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. L’ adunanza del Consiglio di Istituito è valida quando è presente la metà più uno dei componenti in carica.
  10. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
  11. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
  12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  13. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
  14. Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto:

  1. adotta il Piano dell’Offerta Formativa;
  2. definisce gli indirizzi generali per l’attività della scuola e le scelte generali di gestione amministrazione;
  3. delibera il “Programma annuale”, predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, e approva il conto consuntivo;
  4. verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’Istituto, nonché lo stato di attuazione del “Programma annuale”, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente Scolastico;
  5. può apportare modifiche parziali, con deliberazione motivata, su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente Scolastico, al “Programma annuale”, in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attrattivo dei singoli progetti;
  6. dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto;
  7. delibera, su proposta della Giunta esecutiva, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
    • adozione del regolamento interno dell’Istituto, che deve tra l’altro stabilire le modalità per il funzionamento della Biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli studenti durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;
    • acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnici- scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e informatici e le dotazioni librarie, e acquisto di materiali di con- sumo occorrenti per le esercitazioni;
    • adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
    • criteri generali per la programmazione educativa;
    • criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extra-scolastiche, con particolare riguardo alle attività di recupero, integrazione approfondimento, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
    • promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
    • partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
    • partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici alle assemblee studentesche d’Istituto;
    • forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali assunte dall’Istituto.
  8. Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo, dell’Istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
  9. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento, previste dagli art. 276 e seguenti del Testo Unico - DL 297/16.04.1994.
  10. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 94 del predetto Testo Unico.
  11. Delibera altresì in ordine a:
    • accettazione ed alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
    • costituzione o compartecipazione a fondazioni;
    • istituzione o compartecipazione a borse di studio;
    • accensione di mutui e in generale ai contratti di durata pluriennale;
    • contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione dei diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
    • adesione a reti di scuole e consorzi;
    • utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
    • partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di aziende, enti, università, soggetti pubblici o privati;
    • acquisto di immobili;
  1. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
    • contratti di sponsorizzazione;
    • contratti di locazione di immobili;
    • utilizzazione dei locali, beni e siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
    • convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli studenti per conto terzi;
    • alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
    • acquisto ed alienazione di Titoli di Stato;
    • contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
    • partecipazione a progetti internazionali.
  2. Nei casi specificamente individuati dalcomma32, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tal caso, il Dirigente Scolastico non può inoltre recedere, rinunciare o trasgredire se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare o trasgredire, qualora lo richieda l’interesse dell’Istituzione Scolastica.
  3. Il Consiglio di Istituto si pronuncia inoltre su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.
  4. La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto il “ Programma annuale”, accompagnandolo con apposita relazione. Propone altresì al Consiglio stesso modifiche parziali al “Programma”, così come indicato al precedente comma 24 lettera e.
  5. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (Comitato per la valorizzazione della Professionalità Docente)

  1. Presso l’Istituto è istituito il Comitato per la valorizzazione della Professionalità dei docenti e la valutazione del servizio dei docenti in anno di formazione e di prova.
  2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal DS ed è costituito dai seguenti componenti:
    1. tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto;
    2. un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal CdI;
    3. un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.
  3. Il Comitato individua i criteri per la valutazione dei docenti sulla base:
    1. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
    2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
    3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
  4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal DS, che lo presiede, dai soli tre docenti, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
  5. Il comitato valuta il servizio, di cui all'articolo 448 del DLgs 297/1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione del DS; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il CdI provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del DLgs 297/1994.

Elezioni

  • I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno.
    La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
    Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.
  • Per il consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi nelle date fissate dal MIUR, un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00.
  • Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.
  • La componente studentesca del consiglio d'istituto viene rinnovata ogni anno: nel caso non si debba procedere al rinnovo triennale di tutte le componenti, l'elezione si svolge con procedura semplificata, nello stesso giorno previsto dal dirigente scolastico per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (entro il 31 ottobre di ogni anno)
  • I 3 docenti compenenti il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti sono eletti dal Collegio dei docenti (2) e dal Consiglio di Istituto (1)

Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.